Art. 15.
(Disposizioni sull'affitto di fondi rustici).

      1. All'articolo 10, comma 1, della tabella recante atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; rapporti di affitto di fondi rustici nei territori montani con canone annuo inferiore a euro 1.000».